dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invaliditĂ , handicap e disabilitĂ si presenta allâINPS e non piĂš alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS. Per la procedura informatizzata vedere il capitolo "invaliditĂ " di questa stessa sezione
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L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invaliditĂ diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
La Commissione Usl
L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Come si richiede il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), allâINPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dallâINPS, il medico attesta la natura delle infermitĂ invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con lâindicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilitĂ . Infine deve indicare lâeventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere âaccreditatiâ presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherĂ in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna allâinteressato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per lâabbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validitĂ 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda allâINPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dellâInps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarĂ successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invaliditĂ , disabilitĂ ), le informazioni relative alla residenza e allâeventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le âfasi di avanzamentoâ possono essere consultate anche online nel sito dellâINPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità : non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi unâagenda di date disponibili per lâaccertamento presso la Commissione dellâAzienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per lâeffettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dellâart. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro lâarco temporale massimo, a causa dellâindisponibilitĂ di date nellâagenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, lâinvito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allâindirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare allâatto della visita (documento di identitĂ valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalitĂ da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonchĂŠ le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dellâInps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrĂ comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarĂ considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per lâincolumitĂ e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data giĂ fissata per la visita ambulatoriale.
Ă poi il Presidente della Commissione dellâAzienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dellâora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalitĂ giĂ descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La visita
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dellâarticolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dellâINPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere â a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando lâesito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e lâeventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano lâesclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati allâaccesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dallâAzienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrĂ presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La verifica
Come giĂ detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dellâINPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che â sicuramente â di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato allâunanimitĂ , il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dellâINPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, lâINPS sospende lâinvio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dellâINPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dellâhandicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici giĂ convenzionati con lâIstituto.
Lâinvio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dallâINPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede lâerogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella âbanca datiâ e completano il profilo della persona ai fini dellâinvaliditĂ civile, handicap e disabilitĂ . E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, unâassociazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di InvaliditĂ gestito dallâINPS.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
L'aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..
.Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
Visite di revisione e certificati âa scadenzaâ
Lâindicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia giĂ stata prevista una revisione successiva.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che âle prestazioni per le quali sono giĂ indicate negli archivi dellâIstituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrĂ ovviamente essere effettuata dallâASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrĂ cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.â
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invaliditĂ o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.






