Statuto e atto costitutivo

ATTO COSTITUTIVO

L’anno duemilasette il giorno diciotto del mese di marzo si sono riuniti in Pontedera (PI) in via XXIV Maggio n. 28 i signori:

–  Del Bianco Alessandra, infermiera, nata a Firenze il 3 settembre 1966 e residente in Pontedera (PI) in via XXIV Maggio n. 28,  Codice Fiscale DLB LSN 66P43 D612J;

–   Barghi Stefano, impiegato, nato a Livorno il 3 agosto 1965 e residente in Tirrenia (PI) via degli Ontani 64, , Codice Fiscale BRG SFN 65MO3 E625Z; —

–  Baratti Roberto, operatore agricolo, nato a Suzzara (MN) il 15 giugno 1959 e residente in Aramengo (AT) Borgata Braia n. 84, Codice Fiscale BRT RRT 59H15 L020N;

–   Belvini Andrea Benedetto, impiegato, nato a Treviso il 5 aprile 1970 e residente in Treviso in via Borgo Furo di Santa Bona n. 58/c, Codice Fiscale BLV NRB 70D05 L407N;

–   Cannarile Francesca, studente, nata a Pisa il 9 ottobre 1980 e residente in Grosseto in via  Liri n.  22, Codice Fiscale CNN FNC 80R49 G702P;

–   Rocchi Stefano, operatore scolastico, nato a Roma il 31 luglio 1952 e residente in Livorno in via Trieste n. 23, Codice Fiscale RCC SFN 52L31 H501X;

al fine di costituire, con la presente scrittura privata, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Tutto ciò premesso e considerato, i sopracitati Signori di seguito redigono ed approvano gli articoli dell’Atto costitutivo, e dello Statuto sua parte integrante, dell’Associazione.

TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – FINALITÀ –  SEDE

Art. 1 –  COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione di volontariato denominata SIMBA O.N.L.U.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME E MALATTIA DI

BEHÇET

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Art. 2  DURATA E FINALITÀ

L’associazione ha durata illimitata.

Non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale; non ha né può avere vincoli con partiti politici.

Essa persegue:

a) La promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Sindrome di Behçet, e delle sue complicanze;

b) L’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e socio-sanitaria sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da sindrome di Behçet; con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale;

c) La promozione dell’aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti dalla sindrome;

d) La garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici e dei supporti anche agli associati in condizioni economiche disagiate, sollecitando anche donazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero la mutualità fra gli associati.

L’associazione:

– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

– svolge soltanto le attività indicate nello Statuto e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o  capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità  sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 –  SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale in Pontedera (PI), in via XXIV Maggio n. 28.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 4 – ADESIONE

Possono aderire All’Associazione  tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti sia pubblici che privati che ne condividano gli scopi.

La domanda di ammissione  all’Associazione  deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale può accogliere la domanda solo in seguito al parere favorevole di almeno  2/3 dei suoi membri.

Gli associati verseranno una quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra tutti i consociati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 5 – CESSAZIONE

L’Appartenenza all’Associazione può cessare per decesso, dimissioni, o esclusione.

L’esclusione di un consociato  deve essere deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo e motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora il consociato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti  o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al consociato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

–      l’Assemblea degli Associati

–      il Consiglio o Comitato Direttivo

–      il Presidente

–      il Collegio dei Revisori dei Conti

–      il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione.

ART. 7 – CARICHE TEMPORANEE

Vengono eletti quali componenti provvisori del Consiglio Direttivo i signori:–

Del Bianco Alessandra

Barghi  Stefano

Baratti Roberto

Belvini Andrea Benedetto

Cannarile Francesca

Rocchi Stefano

Il Consiglio Direttivo designa nel suo ambito le seguenti cariche provvisorie:

Presidente: Belvini Andrea Benedetto
Vicepresidente : Cannarile Francesca
Segretario e Tesoriere: Del Bianco Alessandra
Revisori dei conti : Cannarile Francesca
Collegio dei Probiviri: Barghi Stefano

I componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, nonché gli altri incarichi, saranno modificati o ratificati, ai sensi dello Statuto, con la prima assemblea che avrà luogo, con data da fissare, entro il 18 marzo 2008.——————

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 –  PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

–    quote associative e contributi degli aderenti;

–    sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;-

–    sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

–    rimborsi derivanti da convenzioni;

–    donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
I fondi possono essere depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente  dove dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

Art. 10 –  SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consociati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 –  RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1. – Costituzione e nome

E’ costituita una Associazione di volontariato denominata SIMBA ONLUS – ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME E MALATTIA DI BEHCET.
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L’associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto di quanto stabilito  dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi della solidarietà, trasparenza e democrazia, in modo da consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede legale in Pontedera (PI) in via XXIV Maggio n. 28.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la Sede purché all’interno dello stesso Comune.

Art. 3 – Durata e fini

L’associazione ha durata illimitata.

Non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale; non ha né può avere vincoli con partiti politici.
Essa persegue:

a) La promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Sindrome di Behçet, e delle sue complicanze;

b) L’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e socio-sanitaria sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da sindrome di behçet; con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale;

c) La promozione dell’aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti dalla sindrome;
d) La garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici e dei supporti anche agli associati in condizioni economiche disagiate, sollecitando anche donazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero la mutualità fra gli associati.

L’associazione:

– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

– svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o  capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità  sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Attività

Nel quadro delle finalità di cui all’articolo precedente e nell’ambito del settore dell’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, l’associazione sviluppa le seguenti attività:

a) La promozione e la gestione di attività di prevenzione, di ricerca, di orientamento e di integrazione sociale, scolastica e professionale; con attenzione alle persone che si trovano socialmente svantaggiate;

b) La promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi e di attività di formazione e orientamento professionale, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento continuo rivolgendosi in particolare ai pazienti che presentano svantaggi sociali;

c) La promozione e la gestione di iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l’adeguamento delle strutture sociali al fine di consentirne la fruizione da parte degli ipovedenti e dei ciechi e favorire l’integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale;con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio sociale;

d) L’attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare l’assistenza medica specialistica, la riabilitazione e l’accesso alle strutture idonee per il recupero sociale di ipovedenti e ciechi, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l’invalidità e la vecchiaia;

e) L’organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento scientifico;

f) La pubblicazione di un periodico di informazione e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione mass-mediale dell’attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
g) L’attivazione di istituzioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;

h) La promozione e/o la partecipazione ad imprese sociali o cooperativistiche e centri di servizio;

i) La partecipazione e lo sviluppo delle attività di Organismi Federativi Nazionali e Internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;

j) La promozione della autonomia dei disabili in tutti i settori delle attività umane;
k) La promozione di ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento dei fini associativi per l’assistenza ai malati e per la ricerca scientifica e applicata;

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – ADESIONE

L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate, se dal caso. tra associati ordinari ed altre categorie di associati che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a [3] soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

 

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI

Tutti I consociati hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente ha diritto di voto, da esercitarsi direttamente o tramite delega scritta, senza regime preferenziale per categorie di consociati, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.

Ogni consociato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Tra tutti i consociati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I consociati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I consociati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, in quanto fondate sul volontariato salva la possibilità di rimborso spese sostenute dietro presentazione di ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 7 – CESSAZIONE

La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del consociato;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I consociati  receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I consociati esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea degli Associati

b) il Consiglio o Comitato Direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L’assemblea de consociati  è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei consociati.

L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, tramite mail o avviso telefonico, inviate almeno 15 giorni prima.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati:

– in prima convocazione almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti;

– in seconda convocazione (che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un’ora dopo) qualunque sia il numero dei soci e le delibere prese a maggioranza di voti;

– per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e Atto Costitutivo ed eventuali adesioni a Federazioni sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati riuniti in Assemblea straordinaria.

Ogni consociato ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per consociato.

L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione o esterno all’associazione stessa. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un consociato.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione ,tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria oppure tramite e-mail.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di [5] ad un massimo di [15] membri dispari, scelti tra i consociati dall’assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai consociati che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei consociati eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede oppure tramite lettera con affrancatura ordinaria o tramite e-mail della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.

E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei consociati. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei consociati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

E’ composto di tre membri eletti dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza dell’atto costitutivo, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione.

I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti ispettivi e di controllo.

Relazionano all’Assemblea in merito all’andamento contabile ed economico dell’associazione,  predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da uno a tre membri eletto/i dall’Assemblea, ha il compito di dirimere eventuali controversie fra consociati o fra consociati e Consiglio, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione.

Giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.-

TITOLO IV – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 – PATRIMONIO

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;

– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Art. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato.

Gli associati possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 17 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consociati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consociati.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – ADESIONE A FEDERAZIONI

Art. 19 – Adesione a federazioni

L’Associazione può aderire a federazioni nazionali o internazionali le quali dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) le finalità perseguite, specificatamente indicate nel proprio statuto, devono essere analoghe a quelle del presente statuto;

c) la specificazione altresì nei rispettivi statuti dei requisiti per l’ammissione degli associati, le modalità di esercizio, i loro diritti ed obblighi;

d) la caratterizzazione di associazione senza fini di lucro;
e) la garanzia statutaria dei requisiti della gratuità, della democraticità, della disciplina uniforme del rapporto associativo, della partecipazione e dell’apartiticità;

f) la costituzione per atto debitamente registrato;

g) l’inammissibilità, tra i propri soci di persone che, a scopo di lucro, somministrano direttamente o indirettamente terapie per combattere la sindrome di Behçet;

L’adesione è deliberata dall’assemblea Straordinaria con le modalità di costituzione e di validità del voto previste dall’art. 9 del presente statuto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – RINVII

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.-

Pontedera, 18 marzo 2007

L’atto costitutivo e lo statuto, sua parte integrate, composto di 18 pagine e prodotto in quadruplice copia e sottoposto a registrazione per gli obblighi previsti dalla legge è stato letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:
Del Bianco Alessandra

Barghi Stefano

Baratti Roberto

Belvini Andrea Benedetto

Cannarile Francesca

Rocchi Stefano